Come è noto, l’art. 4, comma 38, della legge di riforma del mercato del lavoro, (n. 92/2012) ha previsto la facoltà, in capo al lavoratore disoccupato, di rilasciare all’INPS la dichiarazione in oggetto, al momento della presentazione della domanda di indennità nell’ambito dell’ASpI, al fine anche di semplificare l’erogazione della indennità medesima.
L’INPS, quindi, ha il compito di ricevere e, successivamente, mettere a disposizione dei Centri per l’impiego territorialmente competenti in base al domicilio, le dichiarazioni dei richiedenti l’ASpI o mini-ASpI – documenti indispensabili ai fini delle verifiche sullo stato di disoccupazione nonché dell’attivazione delle politiche attive – attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori di cui al comma 35, del predetto art. 4.
A tal proposito è stata emanata la circolare n. 154 del 28 ottobre u.s. con le conseguenti indicazioni operative.