SCUOLA


Nella G.U. n. 138 del 16/6/2017 è stato pubblicato il DPCM n. 87 del 23/5/2017 che disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che abbiano i requisiti di cui all’art. 1, c. 199/205, della legge 11/12/2016, n. 232 (legge di stabilità), nel rispetto dei limiti di spesa annuali previsti al c. 203, del medesimo articolo.
Il decreto è entrato in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. (17/6/2017).
Si riportano, di seguito, gli aspetti salienti di tale provvedimento.

 

Beneficio

A decorrere dal 1° maggio 2017, per i soggetti beneficiari il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni.

Al requisito contributivo di cui sopra si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

Il requisito contributivo ridotto di cui sopra può essere raggiunto anche ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

 

Soggetti beneficiari

Può accedere al beneficio il lavoratore che ha almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trova in una delle seguenti condizioni:

a)   si trova in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso da almeno tre mesi di godere dell’intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante;

b) al momento della richiesta assiste da almeno sei mesi il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c)   è riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74 per cento;

d) alla data della domanda di accesso al beneficio svolge da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività elencate nell’allegato A del decreto

In tale allegato sono ricompresi, tra l’altro, alla lett. h) gli insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido.

Le professioni comprese in tale lettera organizzano, progettano e realizzano attività didattiche finalizzate, attraverso il gioco individuale o di gruppo, a promuovere lo sviluppo fisico, psichico, cognitivo e sociale nei bambini in età prescolare. Programmano tali attività, valutano l’apprendimento degli allievi, partecipano alle decisioni sull’organizzazione scolastica, sulla didattica e sull’offerta formativa; coinvolgono i genitori nel processo di apprendimento dei figli, sostengono i bambini disabili lungo il percorso scolastico.

L’ambito della scuola dell’infanzia comprende: a. servizi educativi per l’infanzia (articolati in: nido e micronido; servizi integrativi; sezioni primavera) b. scuole dell’infanzia statali e paritarie.

 

Domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio

Ai fini della domanda di accesso al beneficio l’interessato presenta domanda per il riconoscimento delle condizioni alla sede INPS di residenza, che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell’ora di ricezione.

I soggetti che si trovano o verranno a trovarsi entro il 31 dicembre 2017 nelle condizioni previste, presentano domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio 2017. I soggetti che verranno a trovarsi nelle necessarie condizioni nel corso degli anni successivi presentano domanda di certificazione entro il 1° marzo di ciascun anno.

Le domande per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate oltre il 15 luglio 2017 ed il 1° marzo di ciascun anno e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno sono prese in considerazione esclusivamente se all’esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie.

Le condizioni per l’accesso al beneficio devono essersi realizzate già al momento della presentazione della domanda, ad eccezione dei requisiti dell’anzianità contributiva, del periodo almeno trimestrale di conclusione della prestazione per la disoccupazione, e del periodo di svolgimento dell’attività lavorativa in via continuativa che devono, comunque, maturare entro la fine dell’anno in corso al momento di presentazione della domanda.

 

Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio

Unitamente alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, l’interessato produce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza al momento della domanda o il realizzarsi entro la fine dell’anno delle condizioni previste, nonché i seguenti documenti a riprova della sussistenza, già al momento della domanda di riconoscimento, delle relative condizioni giustificative della richiesta:

a)   la lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;

b) la certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3, della legge n. 104/1992, del coniuge, della persona in unione civile o del parente di primo grado, convivente cui presta assistenza;

c)   il verbale di invalidità civile attestante un’invalidità a suo carico di grado almeno pari al 74%.

Con specifico riguardo alle condizioni di svolgimento da almeno 6 anni, in via continuativa di una o più attività elencate nell’allegato A, l’interessato produce, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza delle predette condizioni, al contratto di lavoro o ad una busta paga, una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un apposito modulo predisposto dall’INPS o, nelle more della sua predisposizione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i periodi di lavoro prestato alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte, come specificate nell’allegato A, ed il livello di inquadramento attribuito.

L’istruttoria della domanda per l’accertamento delle condizioni per l’accesso al beneficio è svolta dalla sede territoriale dell’INPS, che la effettua con i dati disponibili nei suoi archivi e attraverso lo scambio di dati, secondo le modalità individuate da un apposito Protocollo predisposto congiuntamente da Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed Ispettorato nazionale del lavoro, nel quale sono indicate anche le modalità attraverso le quali riscontrare le informazioni contenute nella dichiarazione del richiedente e del datore di lavoro ed i casi in cui la sede INPS può avvalersi, al fine, dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Nelle more dell’adozione del Protocollo l’INPS procede, comunque, ad istruire le domande presentate.

 

Comunicazioni dell’INPS

In esito all’esame della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio di cui all’articolo 4, l’INPS comunica all’interessato entro il 15 ottobre dell’anno 2017 ed entro il 30 giugno di ciascun anno successivo:

a)   il riconoscimento delle condizioni, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio previsto;

b) il riconoscimento delle condizioni, con differimento della decorrenza della pensione in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria. In tal caso la prima data utile della pensione viene comunicata in data successiva in esito al monitoraggio previsto;

c)   il rigetto della domanda qualora non sussistano le necessarie condizioni.

L’INPS comunica all’interessato l’esito delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio prese in considerazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Domanda di pensione

La domanda di pensione è presentata alla sede INPS di residenza dell’interessato.

La pensione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni previste e all’esito del positivo riconoscimento.

In fase di prima applicazione del decreto e per le sole domande presentate entro il 30 novembre 2017, la pensione è corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017.

Le domande di pensione sono accolte entro il limite di spesa di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

 

Incumulabilità

A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico acquisito in virtù del beneficio non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e l’anzianità contributiva posseduta al momento del pensionamento.

Qualora il titolare del trattamento pensionistico acquisito in virtù del beneficio pensionistico percepisca per il medesimo periodo redditi da lavoro subordinato o autonomo, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza fino a conclusione del periodo di tempo per il quale è previsto il divieto di cumulo e si fa luogo al recupero delle rate di pensione già erogate. Il beneficio non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro, salvo quanto previsto all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

Monitoraggio e criteri di ordinamento delle domande e gestione della clausola di salvaguardia

Il monitoraggio delle domande positivamente certificate, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, è effettuato dall'INPS, sulla base della data di raggiungimento del requisito ridotto e, a parità della stessa, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.

Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento di cui sopra sia superiore allo stanziamento di cui all’articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, valutato anche in via prospettica, l’INPS provvede all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio e al conseguente posticipo della decorrenza dell’indennità loro dovuta sulla base del criterio di ordinamento sopra indicato.

Qualora dall’attività di monitoraggio prevista per ciascun anno residuino le necessarie risorse finanziarie, l’INPS provvede ad individuare nell’ambito delle domande, positivamente certificate e sulla base del criterio di ordinamento di cui sopra, i soggetti per i quali è possibile concedere il beneficio nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.

All'espletamento delle attività di monitoraggio si provvede attraverso apposita conferenza di servizi indetta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da concludersi entro il 31 marzo dell’anno seguente a quello di presentazione delle domande.

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