SCUOLA


Si è tenuto oggi un incontro al MIUR, con i seguente o.d.g.: Informativa O.M. mobilità.
L'Amministrazione ha informato le OO.SS. sulle principali novità contenute nella stessa, tenuto conto che, essendo invariato il CCNI, sono numericamente molto contenute.
La più rilevante è il passaggio alla presentazione on line delle domande anche  per il personale educativo.

Nel corso della riunione lo SNALS CONFSAL ha evidenziato che  nell'a.s. trascorso si sono rilevati discordanze tra quanto previsto dal CCNI sulla mobilità, in materia di perdenti posto, e quanto eseguito dal sistema informatico; ha altresì chiesto di superare il vincolo formale della composizione di coe solo tra scuole dello stesso ambito chiedendo che gli interessati possano esprimere la volontà di concorre per coe comprese esclusivamente all'interno dell'ambito o tra ambiti diversi. Lo SNALS CONFSAL ha altresì posto il problema che i docenti, ancorché senza titolo, ma che abbiano prestato almeno tre anni di servizio in scuole carcerarie possano ottenere il passaggio da sede normale a sede carceraria. Ciò si rende necessario in quanto da anni non vengono banditi corsi per il rilascio del titolo di specializzazione.
Presumibilmente le domande dovranno essere presentate, per il personale docente, nel mese di Aprile; per il personale ATA tra la II metà di Aprile e la I metà di maggio.
Di seguito si riportano le osservazioni poste dalla delegazione Snals  all’amministrazione in merito al trattamento dei docenti nei trasferimenti d’ufficio.

CONTRATTO
1. Trattamento dei perdenti posto nei trasferimenti d’ufficio:
l’Art. 22 comma 7 e 8 recita
“Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio in una scuola dell'ambito di titolarità (1). In subordine, l'insegnante viene trasferito in una scuola di un ambito viciniore sulla base dell'apposita tabella di prossimità tra ambiti (1) all'uopo predisposta e pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti secondo l'ordine delle operazioni di cui all'allegato 1.
(1) l'assegnazione della scuola di titolarità a seguito del trasferimento d'ufficio ottenuto nell'ambito di titolarità o in un ambito viciniore della provincia, avviene secondo l'ordine di prossimità delle scuole sede di organico all'interno dell'ambito a partire dalla prima scuola riportata nell'elenco delle scuole dell'ambito.
8. Il trasferimento d'ufficio dei titolari di posto comune viene disposto considerando anche i posti di istruzione per l'età adulta. Tale operazione segue la mobilità dei titolari delle precedenze di cui all'art 13 e precede,  nella sola provincia di titolarità, i trasferimenti a domanda.”
Allegato 1 : ordine delle operazioni:
punto 12) trasferimenti d'ufficio dei docenti perdenti posto che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento a domanda nella provincia;
punto 13) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità per la stessa tipologia di posto o classe di concorso;”

OSSERVAZIONI  SNALS
Quanto previsto nelle parti sopra riportate del contratto 2017/18 non corrisponde a quanto invece è successo nella realtà. Infatti dai risultati dei movimenti i docenti trasferiti d’ufficio sono stati trasferiti d’ufficio in sedi rimaste libere dopo tutti i movimenti a domanda e non prima come previsto dall’ordine delle operazioni.
Esempio:
Docente A perdente posto con domanda volontaria, in quanto richiedente rientro nella scuola da cui era già perdente posto negli anni precedenti, esprime 5 preferenze di scuola (anche di altri ambiti vicine per distanza chilometrica ma non in base alle tabelle di viciniorità) ma non viene soddisfatto in nessuna di queste perché i posti disponibili vengono occupati da docenti con punteggi più alti. Il sistema procede con il trasferimento d’ufficio: non essendovi posti nell’ambito di titolarità, il sistema passa ad esaminare l’ambito viciniore ma scorrendo le disponibilità non assegna il docente A alla prima sede disponibile ma a quella residuata dopo aver effettuato tutti i movimenti a domanda. Le prime sedi riportate nell’elenco delle scuole d’ambito vengono invece assegnate a domanda volontaria a docenti anche con punteggi più bassi.
In questo caso è evidente che possano essersi verificate due possibilità:
1. Il sistema ha effettuato prima i trasferimenti a domanda e poi i trasferimenti d’ufficio
2. Gli elenchi delle scuole d’ambito caricati a sistema sono diversi da quelli pubblicati sul sito del Ministero.
Queste difficoltà emergono soprattutto in quelle province e per quelle classi di concorso in cui vi è poca disponibilità di posti con il rischio che i perdenti posto, avendo a disposizione solo 5 preferenze, vengano trasferiti d’ufficio a distanze notevoli mentre altri docenti con punteggi più bassi trovino sistemazioni migliori.
Si ritiene indispensabile, al fine di evitare contenziosi, un allineamento tra quanto previsto dal contratto e quanto eseguito dal software di gestione delle operazioni di mobilità.
Fra l’altro, in sede di rettifiche manuali dei trasferimenti, alcuni uffici provinciali hanno proceduto al  trattamento dei perdenti posto secondo il punto 12 e 13 della sequenza delle operazioni, in maniera, quindi, difforme rispetto alla procedura seguita nella mobilità dall’algoritmo.


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