SCUOLA


Proroga contratti per supplenza personale docente impegnato per scrutini ed esami

 

Normativa di riferimento

  1. Art. 37 CCNL 29 novembre 2007
  2. Nota Miur 17 giugno 2010 prot. n. 5986
  3. Nota Miur 17 giugno 2009, prot. n. 9038
  4. Nota Miur 10 giugno 2009, prot. n. 8556
  5. Nota Miur 11 luglio 2007, prot. n. 14187

Supplente temporaneo in servizio fino al termine delle lezioni in sostituzione di docente che rientra dopo il 30 aprile

  • Il contratto viene prorogato fino al termine degli scrutini e degli esami (diversi da quelli di maturità) al supplente, nominato fino al termine delle lezioni, nel caso che il titolare sia rientrato dopo il 30 aprile (o non sia affatto rientrato) e sia rimasto assente per almeno 150 giorni consecutivi (90 per classi terminali). Vedi art. 37 CCNL 29.11.2007.

Supplente temporaneo in servizio fino al termine delle lezioni per altre cause

  • Per il personale docente supplente temporaneo, in servizio al termine delle lezioni per altre cause diverse da quelle di cui all’art. 37 CCNL 2007, impegnato per le operazioni di scrutinio e di valutazione finale, viene stipulato un apposito contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale.

Supplente temporaneo fino al 30 giugno impegnato negli esami di stato

  • Al supplente temporaneo sino al termine delle attività didattiche impegnato negli esami di stato compete la proroga del relativo contratto o di più contratti di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno conclusivo della sessione di esami. (Questa norma penalizza i supplenti su spezzone che percepiscono uno stipendio parziale a differenza del personale di ruolo part-time che, per il periodo degli esami, percepisce lo stipendio intero).

Supplente temporaneo fino al termine delle lezioni nominato commissario interno agli esami di stato

  • Al supplente sino al termine delle lezioni nominato commissario interno nella medesima scuola compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame. (Anche in questo caso sono penalizzati i supplenti su spezzone).

Posizioni da considerare assimilate a quelle del personale estraneo all’Amministrazione

  • Quando la designazione e la partecipazione quale componente di commissione per gli esami di stato riguardano docenti che non rientrano nei casi indicati sopra, tali posizioni sono da considerare assimilate a quelle del personale estraneo all’Amministrazione, cui competono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all’espletamento degli esami di stato.

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