SCUOLA


Il giorno 18 settembre si è svolto al MIUR l'incontro conclusivo sul tema della ripartizione del fondo per il M.O.F. (miglioramento dell'offerta formativa) di cui all'Art. 40 del nuovo contratto.
Com'è noto, il citato Art. 40 detta le regole di carattere generale per la distribuzione del fondo e prevede, al comma 5, che “la ripartizione del fondo tra le diverse finalità” (previste al comma 4) avvenga “in sede di contrattazione integrativa di livello nazionale”.


Va altresì aggiunto che la contrattazione nazionale può prevedere un'ulteriore contrattazione di Istituto e di questa facoltà si avvale il CCNI firmato appunto il 18 settembre.
Il CCNI, di norma, avrebbe cadenza triennale ed è anche questa una delle ragioni per cui la contrattazione di Istituto diviene ulteriormente importante.
Segnaliamo due importanti risultati ottenuti dallo SNALS CONFSAL e da altre OO.SS.:
•    All'Art. 8 (Valorizzazione del personale docente) è stato inserito il principio in base al quale i “destinatari delle risorse sono i docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato”. Va sottolineato come, nei primi incontri, l'Amministrazione fosse contraria a considerare anche il personale a tempo determinato.
•        All'Art. 9 (Disposizioni applicative) è stato inserito il comma 2, che reca: “Se a seguito di monitoraggio interno, attivato presso l'istituzione scolastica, risultino eventuali risorse non impegnate, queste ultime potranno essere oggetto di una ulteriore contrattazione di istituto, anche in corso d'anno”. Ciò implica che le risorse, nell'ipotesi di cui sopra, potranno essere nell'anno in corso utilizzate dirottandole su altre finalità, senza attendere che diventino “residui” utilizzabili solo l'anno successivo.

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