SCUOLA


 Dal Decreto-legge “CuraItalia” n. 18 del 17.3.20, una prima sintetica illustrazione” fornita dall’INPS con il messaggio n. 1281 del 20-3-2020.
1. Permessi per Legge 104 (art. 24)
Si tratta dei 3 giorni di permesso retribuito (legge 104/92) per assistenza al familiare con handicap grave per personale docente e ATA, fruibili a giorni interi o a ore (18 al mese) per il personale ATA, solo a giorni interi per il personale docente.

Con il nuovo decreto ai 3 giorni mensili si aggiungono ulteriori 12 giorni complessivi da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020. Totale gg. 18.

Chi ne ha diritto può scegliere come utilizzare i 18 giorni nei due mesi:

  • possono essere utilizzati consecutivamente nello stesso mese,
  • possono essere utilizzati tra marzo e aprile, perché non scadono il 31 marzo 2020.

Le modalità per la richiesta e l’utilizzo di questi permessi rimangono le stesse di sempre (ad esempio, se si assistono due familiari e si godeva di 6 giornate mensili è ora possibile cumulare anche i giorni aggiuntivi: chi prima aveva diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari, adesso ha diritto a 36 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile).

È possibile cumulare:

  • nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 compresi i giorni aggiuntivi (6 + 12 per marzo e aprile);
  • nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

 

2.Congedo parentale (art. 25, co. 1, con rinvio all’art. 23 (co. 1,2,4,5,6,7)  

Si tratta di un congedo straordinario specifico (definito “congedo COVID-19”) di 15 giorni, in aggiunta ai normali permessi e congedi di qualsiasi tipo. Vale dal 15 marzo al 3 aprile.

Per poter fruire del congedo è necessario che nel nucleo familiare:

  • non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di   sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore;
  • nessuno dei genitori lavoratori stia già fruendo di analoghi benefici.

La fruizione del congedo è possibile anche per i genitori affidatari.

La misura riguarda sia il personale ATA – per chi svolge il lavoro agile e per chi è in turnazione – sia per il personale docente, che svolge l’attività didattica a distanza.

La domanda di congedo si presenta a Scuola, come al solito.

Il congedo non può essere superiore a 15 giorni per genitori con figli di età non superiore a 12 anni. Gli stessi giorni di congedo sono previsti per coloro i quali hanno figli di età compresa tra 12 e 16 anni, ma a condizioni economiche diverse, come di seguito riportato:

  • per i genitori con figli di età non superiore a 12 anni, i giorni di congedo sono retribuiti al 50% della retribuzione e sono coperti da contribuzione figurativa;
  • per i genitori con figli di età compresa tra 12 e 16 anni, i giorni di congedo non sono retribuiti e per tali giorni non è prevista contribuzione figurativa.

I limiti d’età non sono previsti per i genitori con figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/92 e iscritti a scuole di ogni ordine e grado.

Il congedo e l’indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico NON spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

La fruizione del congedo COVID-19 è alternativa rispetto al voucher baby sitter.

È possibile cumulare:

  • nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile),
  • nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

 

3. Bonus baby-sitting (art. 25, co. 3).

E’ prevista la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate a causa dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole. 

Il bonus spetta ai genitori – anche in caso di adozione e affido preadottivo - per figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020.

Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito.

La fruizione del congedo COVID-19 è alternativa rispetto al voucher baby sitter.

È possibile cumulare:

  • nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
  • nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

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