SCUOLA


Come è noto, la legge di riforma del lavoro del 28 giugno 2012, n. 92, ha disposto all’articolo 2, comma 69, lettera b), l’abrogazione dell’articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Conseguentemente dal 1 gennaio 2013 non sarà più erogabile l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti.

A riguardo l’INPS con il messaggio n. 20774 del 17/12 u.s. che pubblichiamo in allegato,ha precisato che:

  • per coloro che nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta norma abrogata, l’art. 2, comma 24, della legge n. 92/2012 ha stabilito l’assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità di disoccupazione denominata mini-AspI;
  • la disciplina della prestazione relativa al 2012, ed esclusivamente per questo periodo, ha come riferimento i requisiti assicurativi e contributivi dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, mentre la durata e la misura saranno calcolate in base alle nuove disposizioni normative relative alla indennità di disoccupazione denominata mini-AspI;
  • indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI riferita a periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012 dovrà essere presentata, esclusivamente per via telematica, tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013 (31 marzo e 1 aprile sono giorni festivi);
  • la prestazione sarà riconosciuta qualora risultino accertate per l’anno 2012 le condizioni richieste per la prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti (anzianità assicurativa di due anni, almeno 78 giornate di lavoro individuate, con riferimento alla durata contrattuale) e indipendentemente dallo stato di inoccupazione del lavoratore richiedente;
  • la prestazione sarà calcolata nella misura prevista per la mini-ASpI (75% della retribuzione di riferimento e per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nel 2012), nel limite di quelle disponibili, avendo detratto dal massimale di 52 le settimane lavorate e le settimane non indennizzabili;
  • la liquidazione della prestazione in argomento avverrà in un’unica soluzione e non mensilmente;
  • per i periodi di fruizione dell’indennità di disoccupazione “mini-ASpI 2012” sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi - pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni - che saranno collocati nell’anno di competenza (2012). Questi contributi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, esclusi i casi in cui sia previsto il computo della sola contribuzione effettivamente versata;
  • resta confermato il diritto all’assegno per il nucleo familiare;
  • l’inoltro delle domande in via telematica tramite tutti i canali previsti (patronati, portale web INPS – servizi on line per il cittadino, contact center multicanale) e le procedure per l’acquisizione, l’istruttoria e il calcolo saranno disponibili dal 1 gennaio 2013.

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