SCUOLA


Parere CSPI sullo schema di ordinanza inerente le ”Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, approvato nella seduta plenaria n. 42 del 7/7/2020. 

Il CSPI ha espresso apprezzamento per l’istituzione delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica, appare opportuna e necessaria in vista della ripartenza delle attività didattiche a settembre in presenza poiché, stante il presumibile alto numero dei posti in organico che purtroppo saranno ancora vacanti, appare indispensabile predisporre procedure che consentano di individuare tempestivamente e con certezza il personale supplente avente diritto.

Inoltre, è stato apprezzato il fatto che la procedura per la predisposizione delle graduatorie sia stata complessivamente informatizzata determinando semplificazione e alleggerimento dell’attività amministrativa. È stato comunque sottolineato che tempi più lunghi per esprimere il parere (rispetto ai sette giorni previsti) avrebbero permesso all’Organo di affrontare gli argomenti in maniera più dettagliata allo scopo di approfondire l’efficacia delle tante innovazioni previste dal provvedimento in esame. Il CSPI ha sottolineato che l’Ordinanza introduce rilevanti novità rispetto alla normativa vigente della quale sarebbe stato opportuno tenere conto nella stesura del provvedimento in esame. Per questo motivo ha ritenuto che al fine della coerenza complessiva del sistema sarebbe stato preferibile modificare prima il Regolamento delle 3 supplenze (il D.M. n. 131 del 13 giugno 2007), le cui disposizioni sono ferme appunto al 2007, per poi intervenire come disposto nell’Ordinanza. Per tali ragioni ha espresso forte preoccupazione in merito al possibile contenzioso che potrebbe essere adito in tutti i casi in cui il provvedimento modifica in peius il vigente regolamento sulle supplenze. Una prima questione, ha evidenziato il CSPI, riguarda l’aver previsto in alcuni casi la possibilità di attribuire incarichi di supplenza anche al personale privo del previsto titolo, soluzione che dovrebbe essere ammissibile solo in via del tutto residuale e in caso di estrema necessità. Compito primario dell’Amministrazione, a parere del CSPI, dovrebbe essere quello di prevenire queste situazioni di necessità, formando e assicurando personale qualificato al sistema d’istruzione mediante una oculata e sistematica programmazione dei percorsi finalizzati all’acquisizione dei titoli necessari all’insegnamento, specie per i posti più carenti in organico (come ad es. quelli per il sostegno o per l’insegnamento nella scuola primaria). Una seconda questione, non di poco conto, secondo l’Organo consultivo del Ministro riguarda la modifica della valutazione dei titoli culturali e artistici. Per quanto sia stata condivisa l’esigenza di semplificare e velocizzare il più possibile la predisposizione delle graduatorie, occorre però porre la massima attenzione nei confronti delle legittime aspettative di tanti precari che hanno maturato e acquisito titoli sulla base della normativa attualmente vigente e che, in base alle nuove disposizioni, vedrebbero improvvisamente stravolta la propria posizione in graduatoria. Tale problematica si è rivelata particolarmente evidente per il personale precario interessato alle classi di concorso A-55, A-56, A-57, A-58, A-59, A-63 rispetto alle quali è stata di fatto cancellata per intero la precedente tabella di valutazione dei titoli artistici mentre occorreva preservare le valutazioni dei titoli già effettuate per il personale presente nelle precedenti graduatorie. Il contenuto di questa ordinanza ministeriale è definito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, in particolare dall’art. 2, comma 4-ter, secondo il quale, in considerazione dell’emergenza epidemiologica, la presente norma deve prevedere le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, al fine dell’individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Il CSPI è stato molto critico nel rilevare che l’ambito di intervento dell’Ordinanza in alcuni punti travalica l’obiettivo di integrare le novità legislative con il quadro previgente e lo stesso perimetro definito dal decreto legge 22/20, art. 2, comma 4-ter. Pertanto, il CSPI ha proposto di espungere dal testo tali articoli, successivamente indicati nell’articolato. E’ emersa l’esigenza di sottolineare anche altri aspetti: - nella normazione degli effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro di cui all’art. 14 si omettono o si aggiungono fattispecie difformi rispetto al Regolamento; - nell’articolo 14, tra le altre difformità, non è più previsto quanto il Regolamento 131/2007 prevede all’art. 8, c. 2: «Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre»; - nell’articolo 12 non è più previsto quanto il Regolamento 131/2007 prevede per le GAE: durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è prevista la possibilità della rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l’accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento; 4 - nella tabella di valutazione dei titoli delle graduatorie di terza fascia d’Istituto rispetto alle tabelle di cui al D.M. n. 131 del 13 giugno 2007 e al D.M. n. 374 del 1° giugno 2017, l’Ordinanza prevede una valutazione molto inferiore per alcuni titoli oltre alla mancata valutazione dei titoli artistici. Risultano sottovalutati, altresì, alcuni percorsi formativi come i masters universitari accademici di I o II livello, soprattutto per quelli già conseguiti, e sopravvalutati altri come, ad esempio, l’attività di ricerca scientifica che possono essere non coerenti con l’insegnamento. Tali cambiamenti, nell’imminente uscita delle domande di inserimento per le supplenze, ha sottolineato il CSPI, stanno generando forte preoccupazione tra gli aspiranti a causa dello stravolgimento significativo della posizione dei docenti che hanno prestato servizio da anni nella scuola. E’ apparsa senz’altro positiva l’introduzione, nelle disposizioni finali, della possibilità - per i soggetti immessi in ruolo con riserva - di poter comunque fare domanda di inserimento nelle GPS con la previsione che l’inclusione diverrà effettiva all’esito del relativo contenzioso, qualora quest'ultimo porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato. Per quanto riguarda la costituzione delle graduatorie di seconda fascia riservate agli studenti di Scienze della Formazione, pur riconoscendo la fase di emergenza straordinaria, il CSPI ha ritenuto opportuno di predisporre, in via temporanea, un elenco graduato provinciale distinto dal resto delle graduatorie che debbono restare riservate agli aspiranti che sono in possesso del titolo di studio. In tale elenco comunque sarebbe opportuno inserire gli studenti del V anno, in possesso di un numero di crediti formativi non inferiore a 240. E’ stata sottolineata altresì l’urgenza di implementare il numero dei posti disponibili per l’accesso ai corsi di laurea di Scienze della Formazione in modo da soddisfare l’esigenza di copertura dei posti con personale adeguatamente formato. Pur consapevole dell’esigenza di rivedere le tabelle di valutazione dei titoli, il CSPI - in considerazione del fatto che non si possono modificare le regole in corso d’opera, anche al fine di evitare lo stravolgimento delle posizioni in graduatoria con un possibile, quanto prevedibile, diffuso contenzioso - propone di mantenere le tabelle attualmente in vigore, di cui al DM 131/2007 e al DM 374/2017. Per quanto riguarda invece le classi di concorso A-55, A-56, A-59, A-63 per i titoli acquisiti successivamente si rinvia alla proposta in calce al parere espresso. Analogamente dovrebbe essere fatto per le classi A-57 e A-58. E’ stata evidenziata, infine, l’assenza della previsione normativa delle riserve ex lege 68/1999.

In allegato il testo dell’articolato.

ASSICURAZIONE ISCRITTI

«  Aprile 2024  »
LMMGVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930