Il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, in attesa di conversione in legge, introduce l’obbligo vaccinale per il personale della scuola.
Dal 15 dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e guarigione).

L’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e la somministrazione della successiva dose di richiamo (terza dose). La validità è di 9 mesi e l’iter obbligatorio deve essere avviato o concluso entro cinque giorni a decorrere dal 15 dicembre 2021. L’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e quello del richiamo (terza dose) è di cinque mesi (150 giorni). La somministrazione della terza dose deve risultare alla scadenza dei 9 mesi dalla seconda perché anch’essa fa parte dell’obbligo vaccinale. La durata della certificazione verde, in caso di somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, ha una validità di nove mesi dalla data della somministrazione. I dirigenti scolastici, qualora verifichino per il personale obbligato l’assenza di vaccinazione o la mancata presentazione della richiesta di vaccinazione, invitano i lavoratori interessati a produrre, entro cinque giorni, la documentazione relativa alla vaccinazione, al differimento o all’esenzione dalla stessa, ovvero la richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall’invito e da trasmettere entro tre giorni dalla somministrazione. In caso di mancata presentazione della predetta documentazione entro i cinque giorni prescritti, i dirigenti scolastici accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato e lo sospendono dall’attività lavorativa e dalla retribuzione. In tale ipotesi non sussistono procedimenti disciplinari a carico degli inadempienti che conservano il diritto alla conservazione del posto. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

L’obbligo vaccinale riguarda anche il personale a tempo determinato e per il quale, a partire dal 15 dicembre, si seguono le stesse regole del personale a tempoindeterminato (qualora ovviamente si abbia un contratto la cui data di scadenza comprenda il 15 dicembre 2021).
Ai sensi della nota Mi n. 1889 del 7 dicembre 2021 il personale destinatario di unnuovo contratto di lavoro a tempo determinato, a partire dal 15 dicembre, deve averpreventivamente adempiuto all’obbligo, pena la mancata costituzione del rapporto di lavoro.
La verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte del personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola istituzione scolastica statale è accertata dal dirigente scolastico o da un suo delegato. A verificaregli obblighi da parte dei dirigenti scolastici saranno i Direttori Regionali.
La DGRUF ha fornito, con nota del 14 dicembre 2021, le indicazioni operative ai dirigenti scolastici e ai direttori regionali dopo l’aggiornamento della piattaforma SIDI per la verifica delle nuove condizioni.
Prima del 15 dicembre 2021 il dirigente scolastico non potrà richiedere al lavoratore di essere in regola con la vaccinazione.
Dal 15 dicembre 2021, i dirigenti scolastici verificheranno i requisiti richiesti per l’obbligo vaccinale. La verifica della certificazione verde non sarà effettuata per i lavoratori assenti, a qualsiasi titolo, dal servizio.
Constatata l’assenza di vaccinazione o la mancata presentazione della richiesta di vaccinazione, invitano i lavoratori interessati a produrre, entro cinque giorni (dalla ricezione dell’invito), la documentazione comprovante:
● l’effettuazione della vaccinazione;
● l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
● la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito;
● l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Prima della scadenza dei cinque giorni il lavoratore potrà comunque svolgere la propria attività lavorativa, alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).
Se alla scadenza dei cinque giorni previsti (e non prima) il lavoratore non ha presentato la documentazione richiesta, il dirigente scolastico accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato e lo sospende dall’attività lavorativa e dalla retribuzione.
In tale ipotesi non sussistono procedimenti disciplinari a carico degli inadempienti che conservano il diritto alla conservazione del posto. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Il periodo di sospensione non sarà utile ai fini del punteggio nelle graduatorie per le supplenze o, per il personale di ruolo, per il punteggio nelle graduatorie interne di istituto, nel caso in cui l’assenza non retribuita sia complessivamente superiore ai 180 gg. I giorni di sospensione non sono altresì utili al compimento dell’anno di formazione e prova per il personale neo-assunto in ruolo.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato, al dirigente scolastico, dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo (quest’ultima nell’eventualità che siano già trascorsi i 9 mesi dalla seconda dose), e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Se alla scadenza dei cinque giorni previsti il lavoratore presenta la documentazione dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo (quest’ultima nell’eventualità che siano già trascorsi i 9 mesi dalla seconda dose, il dirigente scolastico invita l’interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale. Il lavoratore deve eseguire la vaccinazione entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell’invito del dirigente scolastico, salvo impedimenti oggettivi che consigliamo di documentare (es. dichiarazione da parte della struttura della prima data possibile successiva ai 20 giorni).
Nell’intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino o, nel caso di una somministrazione e l’altra, in via transitoria, il personale potrà continuare a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).
     PERSONALE ESONERATO DALLA VACCINAZIONE CON PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITA’ SANITARIA
Per tale personale non è necessaria l’esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone) per accedere a scuola.
In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.