SCUOLA


Sulla questione riguardante i docenti non vaccinati e l’estensione della prestazione lavorativa a 36 ore, il Ministero dell’Istruzione conferma l’estensione della prestazione lavorativa a 36 ore.
La nota n. 659 del 31.03.2022 ha acquisito il parere dell’Ufficio legislativo, richiamando il CCNI 25 giugno 2008 ai fini dell’individuazione delle attività di supporto alle istituzioni scolastiche da affidare al personale non vaccinato.

"In proposito, anche sulla base dei pareri legali acquisiti, si ritiene che per l’individuazione delle attività a supporto dell’istituzione scolastica a cui adibire il menzionato personale docente ed educativo si dovrà fare riferimento all’art. 3 del CCNI del 25 giugno 2008, che individua tra le attività di supporto alle funzioni scolastiche il servizio di biblioteca e documentazione, l’organizzazione di laboratori, il supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, le attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto d’istituto.

Inoltre, per quanto concerne la determinazione dell’orario di lavoro, la prestazione lavorativa dovrà svolgersi su 36 ore settimanali, al pari di quanto previsto per i lavoratori temporaneamente inidonei all’insegnamento (art. 8 del medesimo CCNI del 25 giugno 2008) nonché per tutto il personale docente ed educativo che a vario titolo non svolge l’attività di insegnamento ma viene impiegato in altri compiti (quali i docenti che svolgono le funzioni di cui all’articolo 26 della 1egge 448/1998, quelli destinati ai progetti nazionali di cui alla legge 107/2015, ecc.).

Resta inteso che i dirigenti scolastici, in attuazione di quanto espressamente imposto dall’art. 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 44/2021, provvederanno d’ufficio ad assegnare il personale docente ed educativo allo svolgimento delle funzioni che verranno individuate in applicazione dei criteri sopra richiamati."


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Secondo l’ufficio legislativo, la questione sulla quale viene chiesto un approfondimento interpretativo ai fini dell’attuazione della previsione normativa attiene all’assimilabilità del docente non vaccinato al docente “temporaneamente inidoneo all’insegnamento” e alla conseguente applicabilità del relativo regime, disciplinato dal CCNI concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute del 25 giugno 2008, con particolare riferimento al profilo dell’orario lavorativo.

Sul punto, l’Ufficio ritiene ragionevole, oltre che rispondente al principio del buon andamento, l’interpretazione per forza della quale può aversi l’estensione della disciplina contrattuale sopra richiamata ai docenti non vaccinati, riammessi al lavoro dopo la precedente sospensione, ma non nell’attività didattica frontale cioè a contatto con gli alunni.

Se è vero, infatti, che la stessa si riferisce espressamente ai casi in cui la ridotta capacità lavorativa del docente sia dovuta a uno stato di salute preclusivo dello svolgimento delle mansioni proprie dell’attività di docenza, è altresì inequivoco il tenore della normativa sopravvenuta. Essa, in via derogatoria e temporanea, introduce un nuovo caso di inidoneità, connesso all’inadempimento dell’obbligo vaccinale da parte del docente.

E ancora: “Lo stesso contratto collettivo, peraltro, indica, tra i compiti cui può essere assegnato il personale docente inidoneo, proprio quelli di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, che – oltre alle attività a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione – possono ricomprendere, sempre a titolo esemplificativo, anche servizi di biblioteca e documentazione, organizzazione di laboratori, supporti didattici e educativi, supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche”.

L’applicazione della disciplina contrattuale richiamata comporta, dunque, l’estensione ai docenti non vaccinati dell’orario di lavoro pari a 36 ore settimanali (art. 8, comma 1 CCNI), già operante, peraltro, per i lavoratori fragili (v. nota Ministero dell’istruzione 11 settembre 2020, n. 1585).

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