SCUOLA


Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la circolare annuale sulle supplenze 2022/23: Nota N. 28597 del 29 luglio 2022. Le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze, finalizzate alla partecipazione alla procedura di cui al DM n. 188 del 21 luglio 2022 e a quella di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’OM n. 112, saranno disponibili nel periodo compreso tra il 2 agosto (h. 9,00) ed il 16 agosto (h. 14,00) 2022; le istanze potranno essere presentate unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite il portale delle “Istanze on line”.

Per quanto attiene alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come sostituito dall’articolo 5, comma 3 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, gli Uffici scolastici regionali procederanno autonomamente a determinare le fasi di convocazione ai fini dell’assegnazione agli aspiranti della provincia e della sede, utilizzando il sistema informativo (cosiddetto INR), dopo aver concluso la procedura di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17 septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (cosiddetta call veloce).

Conferimento supplenze

Il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2022/23 – si legge ancora nella Nota – sarà disposto secondo le seguenti tipologie:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comuneo di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, da parte del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (GPS), costituite in attuazione dell’OM 06 maggio 2022, n. 112. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11 dell’O.M. 112/2022. Per le supplenze temporanee, si utilizzano le Graduatorie di Istituto. L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto. Per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze, si rimanda integralmente a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 dell’OM 112/2022 e, per quanto riguarda le sanzioni, all’articolo 14 della medesima Ordinanza.

Il Ministero, nella Nota, evidenzia che, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e i docenti specializzati; successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo.

In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione, nonché la dichiarazione esplicita dell’interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14 dell’OM 112/2022. Si richiama quanto previsto all’articolo 8 dell’Ordinanza: l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate. Al termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente quanto accertato, per i conseguenti adempimenti richiamati nella medesima ordinanza.

Per tutte le altre istruzioni ed indicazioni contenute nella nuova Circolare annuale sulle supplenze 2022/23 si rinvia alla nota allegata.

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