SCUOLA


Si è svolto oggi, da remoto, presso la DGPER, l’incontro di informazione sindacale sul decreto del Ministro per l’Istruzione, elaborato di concerto con il MEF, che definisce parametri, criteri e modalità per l’individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi dell’esonero o del semiesonero dei collaboratori dei dirigenti scolastici.

Tale facoltà è prevista con priorità per le scuole che presentano un maggior numero di classi e una maggiore fascia di complessità, nei limiti di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. La spesa è finanziata da una corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.

Il Decreto in discussione è stato previsto dal DL 36/2022 che ha introdotto il comma 83-bis dell’art. 1 della legge 107/2015 con il quale, a partire all’anno scolastico 2022/2023, nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza, c’è la possibilità di esonero dall’insegnamento di un collaboratore individuato dal dirigente scolastico o di semi-esonero per due collaboratori, per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. L’esonero per i collaboratori dei dirigenti scolastici, previsto dall’art 459 del D.Lgs 297/94, era stato infatti abolito dalla Legge di stabilità del 2015.

Lo Snals-Confsal ritiene, sulla base della bozza di decreto che ci è stata illustrata, che vada considerato nei criteri di priorità per l’assegnazione degli esoneri, non solo il numero delle classi ma anche quello degli alunni. Il criterio della fascia di complessità, previsto in subordine rispetto a quello delle classi, rischia di privilegiare solo le scuole del secondo ciclo che non hanno maggiori difficoltà gestionali complessive rispetto a quelle del primo ciclo, il più delle volte con molti plessi e sezioni staccate.

Inoltre, i supplenti nominati su posti di collaboratori esonerati devono beneficiare delle medesime tutele previste dalla norma generale sulle supplenze ed il loro orario di servizio deve essere coerente con quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale docente di ciascun ordine e grado di istruzione.

Inoltre, i supplenti nominati su posti di collaboratori esonerati devono beneficiare delle medesime tutele previste dalla norma generale sulle supplenze ed il loro orario di servizio deve essere coerente con quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale docente di ciascun ordine e grado di istruzione.

Purtroppo il DL 36 rimedia parzialmente all’abolizione dell’esonero disposta per legge riservandola a 397 scuole. La soluzione del problema della gestione efficace ed efficiente delle scuole può essere risolta solo con l’assegnazione in via ordinaria di un dirigente scolastico e di un DSGA a tutte le scuole, nell’ambito di una revisione complessiva della norma sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

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