SCUOLA


I pensionamenti del Comparto scuola dall’1.9.2023, vista la situazione politica e in assenza di nuovi provvedimenti, riguarderanno solo coloro che rientrino nelle seguenti situazioni:

matureranno entro il 31.12.2023 i requisiti richiesti dalla legge Monti/Fornero - pensione anticipata (41 anni e 10 mesi se donna - 42 anni e 10 mesi se uomo) - dimissioni a domanda;

matureranno i 67 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione entro il 31.12.2023

- vecchiaia a domanda;

➢ matureranno entro il 31.8.2023 i 67 anni di età a almeno 20 anni di contribuzione

– vecchiaia d’ufficio – con comunicazione della scuola entro il 28 febbraio;

hanno maturato al 31.12.2021 i requisiti per “quota 100” o al 31.12.2022 quelli per “quota 102” (cristallizzazione del diritto - a domanda anche in anni seguenti dalla maturazione dei requisiti);

essendo donne, abbiano maturato al 31.12.2021 i requisiti richiesti per Opzione donna (2022) (35 anni di contribuzione e 58 anni di età - cristallizzazione del diritto);

raggiungendo al 31.8.2023 i 65 anni di età e la contribuzione prevista per la pensione anticipata (Fornero) 41 anni e 10 mesi se donne o 42 anni e 10 mesi se uomini (pensionamento d’ufficio);

in servizio quali docenti scuola infanzia potranno cessare dal servizio per pensione di vecchiaia:

- a domanda se entro il 31.12.2023 maturino 66 anni e 7 mesi di età e almeno 30 anni di contribuzione;

- d’ufficio se entro il 31.8.2023 maturino 66 anni e 7 mesi di età e almeno 30 anni di contribuzione.

Questa categoria di personale è stata esclusa dall’adeguamento alla speranza di vita dei 5 mesi.

Il nostro impegno, per far sì che quanto prima e comunque prima della fine dell’anno, si attui una qualsiasi riforma del sistema pensionistico che permetta di andare in pensione anticipatamente alla Fornero, sarà costante e propositivo.

Sistema Contributivo Puro

Nel comparto scuola, l’abolizione del limite di età dei 45 anni avvenuta decenni fa, di fatto, ha permesso l’entrata nelle graduatorie del personale scolastico a coloro che, nati/e negli anni 1955/56, attualmente prossimi ai 67 anni di età, si trovano con 20/25 anni di contribuzione.

Alcuni, avendo contribuzione ante 1996, rientrando nel calcolo misto, pur percependo una pensione bassa, potranno utilizzare il pensionamento per vecchiaia sopra descritto.

Molte di queste persone, ora sessantasettenni, hanno una situazione contributiva dove il loro primo contributo è stato versato dopo il 1°.1.1996 (contributivo puro).

Questo personale scolastico, non potendo rientrare nel calcolo misto e non potendo quindi usufruire delle tipologie di pensionamento sopra descritte, causa l’appartenenza al calcolo contributivo puro, potranno cessare dal servizio dall’1.9.2023 se rientrino nelle seguenti tipologie di pensionamento del Sistema di Calcolo del Contributivo puro:

Pensione di vecchiaia – età 67 anni e almeno 20 anni di contribuzione a condizione che l’importo della pensione sia 1,5 volte l’assegno sociale 5 (per il 2022 l’importo deve superare € 785,745 mensili - € 523,83x1,5) ➢ Pensione anticipata – età 64 anni e almeno 20 anni di contribuzione ma a condizione che l’importo della pensione sia pari o superiore a 2,8 volte l’assegno sociale (per il 2022 l’importo deve superare € 1.466,72 mensili) Con gli stipendi della scuola queste cifre sono difficilmente raggiungibili. In ambedue i casi, comunque, se non si raggiungono le due soglie stabilite, le domande di pensionamento sono “bloccate” ed i lavoratori sono costretti a versare ulteriori contributi per raggiungere gli importi richiesti.

Preventivando l’impossibilità, in generale, di poter raggiungere le soglie fissate con soli 20/25 anni di contribuzione, la legge 335/95 ha previsto una terza possibilità:

Pensione Finale – se non si raggiungono le soglie stabilite entro il 71° anno di età, sarà concessa la pensione di vecchiaia con solo 5 anni di contribuzione a prescindere dall’importo spettante.

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