SCUOLA


Qualora il personale docente o ATA non possa prestare la propria attività nella sede di lavoro perché inaccessibile, si determina un’assenza pienamente legittima, non riconducibile ad alcuna tipologia di previsione contrattuale.

Il personale in servizio nella sede che rimane chiusa non è obbligato ad adempiere a prestazioni lavorative in altra sede (tenendo conto che l’assegnazione di docenti e ATA ad una sede della scuola ha durata annuale), salvo non vi siano attività programmate per il personale docente e “effettive e straordinarie esigenze di funzionamento” per il personale ATA. Tale utilizzo deve in ogni caso essere regolato nel contratto integrativo di istituto e solo per lo stretto necessario.
PERSONALE DOCENTE
Ad es. nei plessi individuati sede di seggio elettorale essendo impedito il servizio della docenza per chiusura dell'edificio non vi sono obblighi di servizio tranne che non siano previste attività collegiali precedentemente programmate.
A completamento si ricorda che:
a) l’O.M. 185/1995 (art. 3, comma 30, prevede che: “Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate”.
PERSONALE ATA
b) Una eventuale disposizione da parte del Dirigente Scolastico, attraverso un ordine di servizio che preveda la prestazione lavorativa di ATA, originariamente assegnati ai plessi dove non si svolgono le elezioni, nel plesso o nei plessi in cui si svolge la normale attività didattica, può avvenire, in relazione a conclamate esigenze di servizio (es. sostituzioni di assenti), ma sempre nell’ambito di quanto previsto dalla contrattazione di scuola, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettere h e m del CCNL/2007.
Tali assenze non vanno giustificate, non sono oggetto di decurtazione economica o di recupero, né imposte come ferie o considerate permessi retribuiti e rientrano a pieno titolo nel computo dei periodi utili ai fini dell’anno di formazione e prova e nella continuità del servizio su supplenza.
Codice civile e recupero ora
Nell’art. 1256 del Codice civile è scritto che l’obbligazione del lavoratore si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento. Per cui il docente o il personale scolastico, in qualità di debitore, estingue qualsiasi obbligo di servizio, in quanto la prestazione del servizio è ritenuta ufficialmente impossibile, e quindi non è soggetto ad alcun tipo di recupero.

ASSICURAZIONE ISCRITTI

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