Riportiamo, di seguito, la sintesi del Parere sullo schema di decreto ministeriale recante «Modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, ai sensi dell’articolo 5, commi da 11 - quinquies a 11 - novies, del decreto - legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14» (Dirigenti scolastici), approvato dal CSPI nella seduta plenaria del 16/05/2023.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) esprime preoccupazione riguardo a una disposizione normativa che permette un accesso preferenziale ai ruoli di dirigente scolastico a coloro che hanno presentato un ricorso contro il mancato superamento di una prova del concorso. Il CSPI ritiene che questa disposizione crei un precedente che causerà inevitabilmente futuri contenziosi nelle successive tornate concorsuali. Inoltre, i ricorsi presentati sono stati considerati infondati dalle sentenze definitive a favore dell'Amministrazione. Ciò rende discutibile l'attuazione della normativa e potrebbe portare a ulteriori contenziosi da parte delle categorie escluse dalla procedura. Ad esempio, potrebbero esserci ricorrenti che non hanno superato la prova scritta e hanno impugnato sia il decreto di non ammissione alla prova orale che la graduatoria finale. Mentre il primo ricorso potrebbe non essere più pendente, quello contro la graduatoria finale potrebbe essere ancora in corso.

Il CSPI è molto critico sull'eliminazione di alcune materie dalla prova di accesso al corso intensivo di formazione per dirigenti scolastici. Si ritiene che queste materie siano fondamentali per definire un profilo professionale adeguato e che la loro eliminazione sia ingiustificata. Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione evidenzia che l'eliminazione di una prova finale nel corso intensivo di formazione renderebbe la frequenza del corso inutile. Inoltre, l'utilizzo di due tipi di prova diversi per l'accesso alla stessa procedura potrebbe generare ulteriori contenziosi.

La scelta amministrativa di non valutare la prova finale nel corso intensivo di formazione per dirigenti scolastici sembra essere incoerente con quanto stabilito dall'articolo 5, comma 11-quinquies del "decreto Milleproroghe", che prevede la definizione delle modalità di 2 partecipazione al corso e della relativa prova finale. La consegna di una relazione e di un elaborato alla commissione non può essere considerata sufficiente per considerare la prova "sostenuta". La mancata valutazione della prova finale solleva anche problemi nella definizione della graduatoria finale. Secondo lo schema di decreto in esame, il punteggio finale della procedura dipende unicamente dal punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione, escludendo altri fattori. Tuttavia, la prova di accesso varia significativamente tra i partecipanti al concorso. Alcuni devono sostenere solo una prova scritta a risposta chiusa, mentre altri devono affrontare una prova orale. Nonostante le prove siano valutate sulla stessa scala, il processo di valutazione è molto diverso. Il CSPI ritiene fondamentale prevedere una valutazione della prova finale al termine del corso intensivo, che riconosca le competenze acquisite e assegni un punteggio specifico, essenziale per una graduatoria finale corretta ed equa. Tale disposizione è coerente con l'interpretazione della norma e, inoltre, l'art. 17 del D.M. del 3 agosto 2017 prevedeva una valutazione specifica del colloquio finale del corso di formazione dirigenziale. Il CSPI ritiene quindi necessario non solo valutare la prova finale, ma anche far sì che consista in una presentazione orale basata su una relazione sulle attività formative svolte e su un elaborato teorico-pratico sulle materie oggetto dei moduli formativi consegnati alla commissione.

Secondo il CSPI nel perseguire l'obiettivo di garantire un percorso formativo rigoroso, è necessario specificare il massimo percentuale di ore di assenza consentite per ogni modulo. Questa specifica dovrebbe essere adeguatamente motivata. Attualmente, ogni modulo ha una durata di 30 ore, che rappresenta il massimo numero di assenze ammissibili. Secondo lo schema di decreto in questione, le ore di assenza potrebbero anche essere concentrate in un singolo modulo, con conseguenze evidenti sulla formazione relativa a una materia specifica. Tuttavia, tale situazione non avrebbe alcuna conseguenza sulla validità complessiva del percorso formativo (articolo 8). Pertanto, è importante stabilire e giustificare il limite massimo percentuale di assenze per ogni modulo, al fine di garantire un percorso formativo di qualità.

Il CSPI ritiene inaccettabile la possibilità di svolgere le attività formative in modalità a distanza (articolo 7, comma 2), poiché ciò contrasta con la necessità di assicurare un approccio serio a questa parte della procedura. Inoltre, il CSPI riconosce l'importanza della relazione e dell'interazione attiva con i relatori, il che rende ancora meno condivisibile l'opzione di formazione a distanza.

Il CSPI fa notare inoltre che nello schema di decreto in questione non vi è alcuna menzione riguardo ai termini di validità della graduatoria, come invece specificato chiaramente nell'articolo 5, comma 11-quinquies del "decreto Milleproroghe" (scadenza all'anno scolastico 2025/26).

Il CSPI solleva dubbi sulla determinazione del contributo richiesto ai partecipanti e sulle modalità di pagamento dello stesso. Sebbene si comprendano le ragioni dell'Amministrazione, la norma prevede in modo indiscriminato il versamento di un contributo che copra tutte le spese delle attività formative e della procedura selettiva. Non è chiaro perché il contributo sia suddiviso in due pagamenti distinti per i partecipanti alla prova di accesso e coloro che saranno ammessi al corso intensivo di formazione. In particolare, se il numero di candidati ammessi al corso intensivo fosse inferiore rispetto alle previsioni, l'Amministrazione dovrebbe coprire costi non preventivati. Inoltre, non è specificato come sarebbero restituiti i contributi ai candidati non ammessi al corso intensivo. Pertanto, secondo il CSPI, sarebbe più efficace prevedere un unico contributo pagato da tutti i partecipanti al momento della presentazione della domanda di accesso alle prove, in modo che l'Amministrazione abbia la certezza di coprire completamente le spese previste, considerando il numero massimo di potenziali partecipanti.

Considerando le molte e importanti problematiche relative allo schema di decreto, il CSPI ritiene che l'accoglimento completo di tutte le osservazioni e richieste di modifica sia essenziale per poter fornire un parere positivo. Nei confronti del testo attuale dello schema di decreto, il parere è negativo.