Riportiamo di seguito il comunicato dell’Ufficio Legale inerente l’oggetto:
Comunicato: Decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024 – Concorso 2016 in ruolo con riserva e in servizio da almeno tre anni.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 71 del 31 maggio 2024 riguardante coloro che hanno impugnato il bando relativo al concorso DM 106/2016 poichè non abilitati e successivamente immessi in ruolo e superato il periodo di prova.
Il predetto D.L. 71/24 riguarda tutti i ricorrenti dell’azione 84 soccombenti a seguito della sentenza n. 5154/2022 del Consiglio di Stato, sezione VI.
In base all’art. 1 del comma 1 del D.L. 74/24 – che dovrà essere convertito in legge entro 60 gg. - i docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con o senza riserva, saranno confermati in ruolo previa acquisizione, entro il termine del 30 giugno 2025, di trenta crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico.
In particolare (ed è questa la tanto attesa sanatoria!) i destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, trenta CFU o CFA cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Conseguita l’abilitazione, i docenti di cui al primo periodo sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.
Pertanto, i nostri ricorrenti, se ancora in servizio al momento della conversione in legge, avranno esclusivamente l’onere e l’obbligo di conseguire i 30 cfu abilitanti entro la data prevista.
Se licenziati, saranno riassunti con contratto a t.d. e obbligati a conseguire i 30 cfu.
Sarà, in ogni caso, necessario attendere la conversione in legge e le disposizioni ministeriali per la stipula dei contratti a t.d.. Relativamente ai percorsi abilitanti si precisa che coloro che abbiano già una abilitazione o 3 anni di servizio, possono già iscriversi con la differenza che per i primi non c’è un numero prestabilito mentre i secondi percorsi sono a numero chiuso.
Per tutti bisognerà attendere precise indicazioni alle università, da parte del Ministero per l’avvio di eventuali percorsi dedicati.
Il DL citato prevede, inoltre, che i soggetti, che hanno superato le prove concorsuali dei concorsi indetti con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione 21 aprile 2020, n. 498, e con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione 23 aprile 2020, n. 510, avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive, sono confermati definitivamente in ruolo.