SCUOLA


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Il Ministero ha emanato la nota dispositiva con la quale sono state fornite ai direttori delle USR le indicazioni a fine di mettere in atto le procedure per le Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo e A.T.A. per l’anno scolastico 2024/25.

Personale docente

Il personale docente che intende presentare domanda per l’assegnazione provvisoria o per l’utilizzazione può farlo accedendo all’area istanze On Line alla quale si potrà accedere dall’11 al 24 luglio 2024 tramite i nuovi sistemi di autenticazione (SPID/CIE). Il servizio Istanze on line richiede, inoltre, il possesso di un’abilitazione, indispensabile per accedere al servizio. Per ottenere l’abilitazione, l’utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni per l’accesso al servizio”.

Personale educativo e insegnanti di religione cattolica

Il personale educativo e gli insegnanti di religione cattolica, a differenze dei docenti d tutti gli ordini di scuola possono presentare la domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, sempre nel rispetto delle medesime scadenze suddette, ma con la differenza che dovranno avvalersi del modello cartaceo di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità e presentare la domanda con le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.

Presentazione delle due domande

Attraverso l’unico punto di accesso denominato “Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto” ciascun richiedente potrà presentare le due diverse tipologie di domanda (Utilizzazione, Assegnazione Provvisoria) per tutti gli ordini e gradi d’istruzione.

Presentazione della domanda per la stessa provincia

Possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria per la provincia nella quale prestano servizio, i docenti:

• Con nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell’anno scolastico 2023/2024;

• Assunti in ruolo con contratto a tempo determinato, che superato l’anno di formazione e prova avranno il contratto trasformato a tempo indeterminato;

• Assunti in ruolo dalla GPS prima fascia sostegno con contratto a tempo determinato che hanno superato l’anno di formazione e prova;

Presentazione della domanda anche per altra provincia

Possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria oltre che per la provincia nella quale prestano servizio, in altra provincia oltre ai docenti non vincolati, i docenti, se pur vincolati, che rientrano in una delle seguenti deroghe:

- Genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;

- Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- Coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

- Coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;

- Padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

- Uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

- Uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3)

- Parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4)

- Il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

Motivi per chiedere l’assegnazione provvisoria

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, per una delle seguenti motivazioni:

• Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

• Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

• Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

• Ricongiungimento al genitore.

Ricongiungimento motivi familiari

Il ricongiungimento a un familiare in un determinato comune va dimostrato con la residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento e che dimostri l’effettiva residenza da non meno di tre mesi dalla data di presentazione della domanda. Per il ricongiungimento non è previsto l’obbligo della convivenza.

Assegnazione provvisoria per lo stesso comune di titolarità

La richiesta di assegnazione provvisoria per lo stesso comune di titolarità non è consentita tranne che si tratta di comuni con più distretti.

 Personale ATA

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale ATA potranno, invece, essere presentate a partire dall’8 al 19 luglio 2024.

Le domande del predetto personale dovranno essere presentate, come negli anni scolastici precedenti, avvalendosi del modello di domanda che sarà reso disponibile nella sezione Mobilità del sito del MIM e dovranno essere inviate, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.

Si fa presente che sono ammessi a partecipare alle procedure di mobilità “annuale” anche i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi immessi in ruolo a conclusione del concorso ordinario di cui al DD 2015 del 20.12.2018.

È altresì ammesso a partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria anche il personale ATA reclutato in esito alle procedure selettive di cui all’articolo 58, comma 5 ss., del decreto-legge n. 69 del 2013, nonché in esito alle procedure di cui all’articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che sia stato assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale e che non abbia beneficiato della trasformazione contrattuale del rapporto a tempo pieno; per il predetto personale l’accesso alle operazioni è possibile solo sulle disponibilità di spezzoni non inferiori al corrispondente orario di servizio in godimento.

In linea con quanto già previsto per le operazioni relative ai precedenti anni scolastici resta ferma la legittimazione alla presentazione delle istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per il personale ex lsu o ex co.co.co. con contratto di lavoro a tempo pieno che, per effetto delle modifiche ed integrazioni introdotte dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2022/2025, sottoscritto in via definitiva in data 18 maggio 2022, avrebbe potuto partecipare alle procedure di mobilità a domanda o d’ufficio. Detto personale, ai fini delle utilizzazioni, è graduato sulla base del punteggio conseguito in base alla tabella A dell’allegato E del CCNI sulla   mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto in data 18 maggio 2022 [si vedano in particolare le note (g) e (h)].

Si evidenzia che, al fine di garantire un adeguato coordinamento con l'art. 57 del nuovo CCNL e con la sua disciplina attuativa, è stato riformulato il contenuto dell'articolo 14 del CCNI relativo alle modalità di copertura dei posti vacanti o disponibili della posizione di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi; ferma restando l’applicazione degli articoli 12 e 13 del CCNI, al personale aspirante alle utilizzazioni ex art. 14 CCNI gli incarichi dovranno, pertanto, essere conferiti secondo l'ordine di priorità e sulla base dei criteri definiti con l'Intesa del 27 giugno 2024.

A precisazione di quanto ivi riportato si rappresenta che:

- nell’ambito della categoria di personale considerato sub lett. b), si precisa che è previsto l’utilizzo del restante personale dell’area dei funzionari, con precedenza nelle operazioni ai funzionari privi di incarico rispetto a quelli già titolari di incarico di elevata qualificazione e ciò coerentemente con quanto disposto dall’art. 57 CCNL e secondo l'ordine di graduazione delle istanze determinabile sulla base dei criteri definiti dal Ministero previo confronto di cui all’art. 30, comma 9, lett. a5) CCNL con decreto ministeriale di attuazione del citato disposto contrattuale in corso di definizione;

- con riguardo al personale inserito nella procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, si intende far riferimento ai candidati vincitori ma non ancora immessi in ruolo, per carenza di posti nella Regione di riferimento e ai candidati idonei, inseriti nella relativa graduatoria, secondo il rispettivo ordine di punteggio;

- in mancanza di istanze di utilizzazione da parte del personale anzidetto, risulta utilizzabile il personale di ruolo del profilo professionale di assistente amministrativo, secondo l’ordine di priorità indicato nell’Intesa.

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