SCUOLA


Il Miur, in data 27 giugno 2013, ha emanato la nota prot. 6604 avente per oggetto: “D.M. 27 giugno 2013 n. 572. Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2011/14 – operazioni di carattere annuale”, con la quale trasmette, ai Direttori degli U.S.R., il D.M. n. 572 del 27 giugno 2013, ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie del personale docente ed educativo di cui all’oggetto.
Il D.M., in attesa dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017, prevede le operazioni annuali di aggiornamento di tali graduatorie per l’a.s. 2013/2014, ed in particolare:

-    scioglimento della riserva per gli aspiranti già inseriti con riserva, in quanto in attesa di conseguimento del titolo abilitante, che conseguano tale titolo entro la data di scadenza della domanda;

-    acquisizione titoli specializzazione per il sostegno da parte degli aspiranti già inclusi in graduatoria, che conseguano la specializzazione entro la data di presentazione della domanda;

-    presentazione dei titoli di riserva ai fini dei benefici di cui alla L. n.68/99 e successive modificazioni ed integrazioni, come previsto dal co. 2 quater dell’art. 14 della Legge n. 14/ 2012. 

Come chiarito nella nota di trasmissione, il Decreto prevede altresì due importanti innovazioni: 

1)    Sanatoria del contenzioso per il pieno riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all’estero in paesi dell’U.E., a seguito del contenzioso effettuato anche dinanzi alla Commissione Europea.

       I docenti già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, con abilitazione conseguita in altri Stati dell’Unione Europea (riconosciuta formalmente con specifico DM), possono ottenere la rivalutazione di tale titolo analogamente alle abilitazioni per il cui possesso in Italia è prevista la valutazione di un punteggio complessivo di 30 punti (SSIS, COBASLID, Diplomi Biennali di II livello dei docenti di educazione Musicale, Scienze della Formazione Primaria); ciò a condizione che tali titoli siano stati conseguiti a seguito di percorsi formativi corrispondenti per durata e frequenza a quelli italiani. 

2)    Scioglimento della riserva da parte dei docenti (di cui all’art. 15 c.17 del D.M. n. 249/10), iscritti in soprannumero ai percorsi di TFA, per completare il percorso iniziato presso le SSIS e che, a seguito di ritardo di attivazione di alcuni corsi TFA, conseguano l’abilitazione anche dopo il termine di presentazione della domanda. A tal fine, la nota precisa che la possibilità di scioglimento della riserva è destinata soltanto ai docenti iscritti alle SSIS nell’a.a. 2007/2008 ed inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento alla data di pubblicazione definitiva delle medesime, in applicazione della legge 169/2008 (art. 5bis) e del D.M. 8/4/2009 n. 42, relativo ad integrazione e aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009/2011.

       Tale possibilità non è consentita ai docenti risultati idonei nelle graduatorie di accesso al II biennio di specializzazione o ad uno o più semestri aggiuntivi finalizzati al conseguimento di una seconda abilitazione. 

Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda, tranne quanto previsto al punto 2 della nota emanata.

Le domande vanno presentate, soltanto tramite modalità telematica, nella sezione “Istanze on line” del sito internet del Miur (www.istruzione.it), nel periodo compreso tra il 28 giugno 2013 e il 17 luglio 2013, entro le ore 14,00.
 
Al D.M. sono allegati, oltre ai modelli di domanda, anche le tabelle di valutazione dei titoli di I, II, III fascia, nonché di strumento musicale, i Codici Riserve e i DD.MM. 44/2011 e 53/2012.

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