SCUOLA


 Atto di diffida al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministro dell'Economia e delle Finanze; il Comunicato congiunto delle OO.SS. e la richiesta di attivazione procedure di conciliazione

 

In data odierna il MIUR, a firma del Capo Dipartimento Dott. Chiappetta, ha inviato una comunicazione al MEF con cui si invita, nelle more della definizione dell’eventuale procedura di recupero del beneficio economico acquisito con decorrenza settembre 2011 ed erogato nel corso degli anni 2011 e 2012, a procedere al recupero, con decorrenza settembre 2013, delle somme eventualmente corrisposte.

Tale posizione è inaccettabile e lo SNALS-CONFSAL, congiuntamente a CISL scuola, UIL Scuola e GILDA ha immediatamente preso posizione a difesa del personale che ha prestato effettivo servizio con le seguenti prime iniziative:

·         un atto di diffida al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e al Ministro dell’Economia e delle Finanze;

·         attivazione/predisposizione delle procedure di conciliazione;

·         comunicato congiunto.

Ovviamente questo è solo l’inizio di un’azione che proseguirà qualora l’amministrazione intendesse continuare in questa direzione.

Come già riportato a seguito dell’audizione al Senato, infatti, lo SNALS-CONFSAL sta operando per ottenere un emendamento al Decreto Legge sugli “scatti” in corso di conversione che garantisca, al di la di ogni tentativo di interpretazione errata della norma, il mantenimento “in toto” delle posizioni economiche del personale ATA in quanto ritiene:

  •    improponibile mettere in discussione l’attribuzione delle posizioni economiche per quelli che le hanno conseguite a partire dal settembre 2011. Si tratterebbe di una vera e propria “rapina” ai danni del personale e un “attentato” al funzionamento delle istituzioni scolastiche;
  •    inaccettabile l’ipotesi del recupero di somme corrisposte a fronte di una effettiva e comprovata prestazione. L’amministrazione andrà, a parere del sindacato, ad una sicura soccombenza giurisdizionale e , quindi, non solo non “recupererà” somme, ma avrà un esborso superiore a quello attuale;
  •     pericoloso per i rischi legati al mancato funzionamento di delicati servizi quali, ad esempio, quelli legati all’assistenza dei diversamente abili o alla sostituzione del DSGA.

Qualora la sola azione sindacale non producesse gli effetti sperati, Lo SNALS-CONFSAL si impegna a tutelare il personale coinvolto in tutte le sedi anche a livello giurisdizionale.

Riportiamo di seguito il testo della diffida e del comunicato:

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Capo Dipartimento per l’istruzione Dott. Luciano Chiappetta

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento dell’Amministrazione Generale del personale e dei servizi Direzione sistemi informativi e dell’innovazione Ufficio V – NOI PA

Al Ministero dell’Economia e Finanze Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi del costo del lavoro pubblico

e.p.c.

Al Ragionerie Generale dello Stato Dott. Daniele Franco

Al Capo di Gabinetto Cons. Daniele Cabras

ATTO DI SIGNIFICAZIONE, DIFFIDA E MESSA IN MORA

La CISL SCUOLA, la UIL SCUOLA, lo SNALS Confsal e la GILDA Unams, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, Francesco Scrima, Massimo Di Menna, Marco Paolo Nigi, e Rino Di Meglio, per nome e per conto del personale ATA del comparto

vista la nota prot. n. 353 del 5 febbraio 2014 con cui il Dipartimento per l’Istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha disposto il blocco dell’erogazione del beneficio economico nonché il recupero delle somme erogate dal 1° settembre 2013 per la liquidazione del beneficio;

considerato che:

-          l’art. 50, comma 1, del CCNL del comparto scuola prevede che “il personalea tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C del CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale. La prima posizione economica è determinata in euro 600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell’Area A, e in Euro 1200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell’Area B. L’attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l’esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formulata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati. Il titolare della predetta posizione economica dell’Area B può sostituire il DSGA”

-          il comma 3 dell’art. 50 prevede che “La seconda posizione economica è determinata in euro 1800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell’area B. L’attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l’esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test”;

-          Il comma 4 prevede poi che la seconda posizione economica, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma 2. Il titolare della seconda posizione è tenuto alla sostituzione del DSGA per l’area amministrativa ed alla collaborazione con l’ufficio tecnico per l’area tecnica;

-          l’Accordo tra il MIUR e le OO.SS firmato il 12 marzo 2009, concernente l’attuazione dell’art. 2, comma 3, della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008 disciplina i criteri, le procedure e le modalità di attribuzione della seconda posizione economica orizzontale al personale dell’area B appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico della Tabella C allegata al CCNL del comparto scuola;

-          l’Accordo nazionale evidenzia chiaramente che la “posizione economica è attribuita a seguito della frequenza di uno specifico corso di formazione a cui accede il personale utilmente collocato in apposita graduatoria formulata sulla base del punteggio ottenuto per il superamento della prova selettiva sommato a quello dei titoli di studio, di servizio e dei crediti professionali posseduti dall’interessato;

considerato che:

-          dalla ricostruzione normativa effettuata, risulta evidente che il personale che ha acquisito le posizioni economiche e che svolge le mansioni superiori proprie della posizione formalizzate dai dirigenti scolastici con lettere di incarico, ha diritto a percepire il compenso in virtù della prestazione di lavoro richiesta e svolta;

-          non può essere accettata alcuna interpretazione che arbitrariamente stabilisca di recuperare le somme già erogate in quanto nettamente in contrasto con i principi generali sanciti dal codice civile sull’adempimento delle obbligazioni in generale per cui, a fronte di una obbligazione sinallagmatica quale è quella alla base di un rapporto di lavoro, dove le parti si impegnano reciprocamente ad adempiere quanto pattuito: prestazione di lavoro-retribuzione, non è accettabile che una delle due obbligazioni possa essere modificata unilateralmente dopo che l’altra è stata già adempiuta correttamente;

-          il debitore che non esegue correttamente la prestazione dovuta, è responsabile e pertanto tenuto al risarcimento (art.1218 c.c.);

-          che l’art. 1453 del c.c. rubricato “Risolubilità del contratto per inadempimento”, prevede che “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno

tutto ciò premesso

DIFFIDANO

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, per quanto di rispettiva competenza le amministrazioni in indirizzo, dal disporre il blocco dell’erogazione del beneficio economico a titolo di valorizzazione professionale, e dal disporre il recupero delle somme erogate a fronte di prestazioni di lavoro già svolte e pertanto legittimamente retribuite

CON AVVERTENZA

che, trascorsi 30 giorni dalla ricezione della presente, in assenza di accoglimento di quanto richiesto, si agirà per nelle sedi competenti, a tutela del proprio diritto e per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi con aggravio di spese a Vostro carico.

Roma, 6 febbraio 2014

CISL Scuola

Francesco Scrima

UIL Scuola

Massimo Di Menna

SNALS-Confsal

Marco Paolo Nigi

GILDA Unams

Rino Di Meglio

 

Comunicato congiunto

Le Organizzazioni sindacali Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda Fgu hanno diffidato  MEF e MIUR dal procedere alla sospensione del pagamento delle posizioni economiche del personale ATA e al recupero delle somme precedentemente liquidate dal settembre 2013 nei confronti di coloro che hanno acquisito il beneficio con decorrenza settembre 2011.

Contestano la nota indirizzata al MEF il 5 febbraio dal Capo Dipartimento Istruzione del MIUR e nel frattempo proclamano lo stato di agitazione, già preannunciato in data 31 gennaio 2014, attivano le procedure di conciliazione che  in assenza di esito positivo  comporterà  l’astensione del personale da tutte le prestazioni connesse alle posizioni economiche maturate.

Roma, 6 febbraio 2014

CISL Scuola Francesco Scrima

UIL Scuola Massimo Di Menna

SNALS-Confsal Marco Paolo Nigi

GILDA Unams Rino Di Meglio

 

Richiesta di esperimento delle procedure di conciliazione

Prot. 122

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

Capo di Gabinetto - Ufficio Relazioni Sindacali

Dipartimento della Funzione Pubblica

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Capo di Gabinetto - Ufficio Relazioni Sindacali

Oggetto: proclamazione dello stato di agitazione del personale ATA della Scuola - richiesta esperimento procedura di conciliazione.

Con la nota prot. N. 353 del 5 febbraio il Dipartimento per l’Istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca ha disposto, nelle more della definizione dell’eventuale procedura di recupero del beneficio economico acquisito con decorrenza settembre 2011 ed erogato nel corso degli anni 2011 e 2012, il blocco dell’erogazione del beneficio economico nonché il recupero delle somme erogate dal 1° settembre 2013 relative alle retribuzioni contrattuali relative alla 1^ e 2^ posizione economica del personale ATA, acquisite successivamente al 2011.

Le Scriventi Segreterie, ritenendo grave e provocatoria tale richiesta, frutto di una errata interpretazione delle norme, ne hanno chiesto l’immediato ritiro, diffidando il MIUR a sospendere ogni procedura di recupero di somme in buonafede percepite, frutto di prestazioni lavorative effettivamente svolte, dopo prove selettive e specifica formazione, in attuazione di contratti regolarmente sottoscritti dalle parti.

Particolarmente inaccettabile che si voglia intervenire dopo due anni dalle intese sottoscritte.

Le scriventi Segreterie nazionali dei Sindacati di CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal e GILDA, al fine di tutelare i livelli retributivi del personale ATA, proclamano lo stato di agitazione del personale, con immediata astensione dalle attività aggiuntive in caso di mancata retribuzione.

Con la presente vengono attivate le procedure di conciliazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 12 giugno 1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, e chiedono di esperire la procedura conciliativa prevista dalla citata legge, convocando l’apposito Organismo di Conciliazione costituito con D.M. n. 127 del 20 aprile 2000.

In assenza di soluzioni positive, verranno proclamate tutte le azioni sindacali ritenute opportune.

Si rimane in attesa di urgente riscontro.

Roma 7 febbraio 2014

CISL Scuola

Francesco Scrima

UIL Scuola

Massimo Di Menna

SNALS-Confsal

Marco Paolo Nigi

GILDA Unams

Rino Di Meglio

 

 

 

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