SCUOLA


Come è noto, con il decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell'economia e delle finanze, entrato in vigore il 6 giugno 2013, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'articolo 1 comma 209 citato dispone che «l'emissione, la trasmissione, lo conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [ ... ], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica».

In merito a tale disposizione, il Miur – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – con la nota prot. 3359 del 17/4 u.s., inviata a ciascuna istituzione scolastica, ha evidenziato che, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del Regolamento, l'obbligo decorre dal 6 giugno 2014.

Da tale data i fornitori dovranno produrre, nei confronti di ogni scuola, esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Eventuali fatture ricevute dopo tale data in formato non elettronico dovranno essere restituite perché emesse in violazione di legge. Le fatture elettroniche ricevute o emesse verranno gestite per il tramite di apposite funzioni del sistema SIDI.

Ciascuna istituzione scolastica può approfondire la tematica di cui trattasi mediante lettura della documentazione disponibile sul sito www.fatturapa.qov.it nonché della circolare 31 marzo 2014, n. 1 , del Dipartimento delle finanze.

Per gli aspetti più puntuali degli adempimenti a riguardo si rinvia al testo ufficiale della nota suddetta che pubblichiamo in allegato.

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