SCUOLA


Il MIUR con decreto n. 375 del 6 giugno 2014, che pubblichiamo in allegato, concede l'iscrizione con riserva nella II fascia delle graduatorie di istituto per chi si abilita all'insegnamento o si specializza sul sostegno dopo il 23 giugno prossimo, data in cui si chiudono le domande di accesso agli elenchi per le supplenze. Gli interessati, per poter sciogliere la riserva, dovranno poi dimostrare di aver conseguito i titoli necessari entro il 31 luglio 2014.

Possono presentare domanda con riserva per l’inserimento nelle graduatorie di II fascia di circolo e di istituto gli aspiranti che conseguono l’abilitazione entro il 31 luglio 2014, al termine dei seguenti percorsi:
a) corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, sia vecchio sia nuovo ordinamento;
b) percorsi abilitanti speciali (PAS), di cui all’articolo 15, comma1-bis, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 249 del 2010;
c) corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
 Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Gli aspiranti di cui al precedente articolo 2 possono presentare la domanda con riserva nei termini e secondo le modalità previste dall’articolo 7 del d.m. n. 353 del 2014, utilizzando i modelli di domanda e le procedure di cui al medesimo d.m. n. 353 del 2014.
2. I suddetti soggetti che presentano domanda con riserva nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia, poiché tale richiesta è priva di effetti fino allo scioglimento della riserva stessa, devono comunque presentare, per gli insegnamenti di interesse e al fine di poter ottenere l’inclusione in III fascia nelle more dello scioglimento della riserva, i relativi modelli A/2 e A/2 bis, di cui al d.m. n. 353 del 2014, ferma restando l’unicità di resentazione del modello B.
 Valutazione dei titoli e del servizio

1. Gli aspiranti di cui all’articolo 2 sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli, Tabella A, prevista dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 308 del 2014.
2. Restano tuttavia valutabili, oltre al titolo di abilitazione, i titoli conseguiti e il servizio svolto entro il termine del 23 giugno 2014, data di scadenza per la presentazione delle domande di inserimento e aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto, di cui al d.m. n. 353 del 2014.

Scioglimento della riserva
1. Coloro che abbiano presentato domanda con riserva e abbiano conseguito il titolo di abilitazione entro il 31 luglio 2014, sono tenuti a comunicare all’istituzione scolastica destinataria della domanda l’avvenuto conseguimento dell’abilitazione.
2. La comunicazione del conseguimento del titolo abilitativo entro il 31 luglio 2014 determina lo scioglimento della riserva e l’inclusione a pieno titolo nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.
3. Il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il 31 luglio 2014 fa decadere la domanda presentata con riserva e gli aspiranti sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di III fascia, purché sia stata presentata la relativa domanda.

 

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